TESTO
del disegno di legge
TESTO
della Commissione

Art. 202.
(Reddito minimo di inserimento).

Art. 202.
(Reddito minimo di inserimento).

      1. All'articolo 80, comma 1, alinea, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e successive modificazioni, le parole: «30 aprile 2006» sono sostituite dalle seguenti: «30 giugno 2007».

      Identico.

      2. Le somme non spese da parte dei comuni entro il 30 giugno 2007 devono essere versate dai medesimi all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo nazionale per le politiche sociali di cui all'articolo 59, comma 44, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.